Autovelox e tolleranza del 5%: da quale velocità scatta davvero la multa
Non basta sfiorare il limite per prendere una multa: tra velocità rilevata e velocità contestata c'è un margine obbligatorio. Come funziona e cosa cambia in pratica.
Guardare il tachimetro mentre si supera un autovelox e tirare un sospiro di sollievo perché il limite sembrava rispettato non è sempre sufficiente. Quello che molti automobilisti non sanno è che la velocità letta dallo strumento di rilevamento non coincide automaticamente con quella contestata nel verbale. Tra le due si inserisce un margine obbligatorio — la cosiddetta tolleranza del 5% — che la normativa impone prima ancora di calcolare qualsiasi sanzione.
Il meccanismo è disciplinato dal Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1997 e dall'articolo 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992). In base a queste norme, la velocità rilevata dall'apparecchio — autovelox fisso, Tutor o telelaser — viene ridotta di una quota fissa prima di determinare l'infrazione: 5 km/h per tutte le velocità fino a 100 km/h, e il 5% della velocità rilevata per le misurazioni superiori a quella soglia. La tolleranza viene applicata automaticamente, senza che il conducente debba richiederla.
In pratica, su una strada urbana con limite a 50 km/h, la multa non scatta a 51 ma a 56 km/h: solo oltre quella soglia il superamento è formalmente contestabile. Su autostrada, dove il limite ordinario è 130 km/h, un esempio concreto aiuta a capire la differenza rispetto alla fascia inferiore. Se l'apparecchio rileva 140 km/h, la tolleranza applicata sarà il 5% di 140, cioè 7 km/h: la velocità contestata sarà dunque 133 km/h, con un eccesso di 3 km/h sul limite. Se invece rileva 136 km/h, la tolleranza è il 5% di 136, pari a 6,8 km/h, e la velocità contestata scende a circa 129 km/h: nessuna sanzione. Il punto chiave è che il 5% si calcola sulla velocità effettivamente misurata, non sul limite di legge, e cambia quindi di caso in caso. Il verbale di contestazione deve riportare entrambi i valori: la velocità rilevata dallo strumento e quella contestata al netto della tolleranza.
Le sanzioni in vigore nel 2026
Una volta applicata la tolleranza, le sanzioni seguono una scala precisa. Chi supera il limite di fino a 10 km/h riceve una multa compresa tra 42 e 173 euro, senza decurtazione di punti. Da 10 a 40 km/h di eccesso si va da 173 a 694 euro con la perdita di 3 punti sulla patente. Il salto successivo è significativo: tra 40 e 60 km/h di superamento la multa va da 543 a 2.170 euro, si perdono 6 punti e la patente viene sospesa da uno a tre mesi. Oltre i 60 km/h, infine, si arriva a sanzioni tra 845 e 3.382 euro, con 10 punti decurtati e sospensione da sei a dodici mesi.
Due aggravanti valgono la pena di essere ricordate. Per i neopatentati — nei primi tre anni dal conseguimento della patente — la decurtazione dei punti è raddoppiata in tutte le fasce. E per le infrazioni commesse di notte, tra le 22 e le 7, le sanzioni pecuniarie aumentano di un terzo. Gli importi attuali, inoltre, sono rimasti invariati rispetto all'anno scorso: il cosiddetto Decreto Milleproroghe approvato a dicembre 2025 ha nuovamente bloccato l'adeguamento biennale all'inflazione, rinviando eventuali ritocchi al 2027.
Quando ha senso fare ricorso
La multa da autovelox non è sempre definitiva. Esistono motivi specifici per cui un verbale può essere annullato, e conoscerli è utile prima di decidere se pagare o contestare. Il più rilevante riguarda la taratura dell'apparecchio: con la sentenza n. 113 del 2015, la Corte Costituzionale ha stabilito che tutti gli strumenti di rilevamento devono essere verificati e tarati con cadenza almeno annuale, come precisato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017. La mancanza di un certificato di taratura in corso di validità è da sola sufficiente a ottenere l'annullamento della sanzione; in caso di ricorso, spetta all'amministrazione dimostrare che l'apparecchio era in regola.
Altri motivi di contestazione riconosciuti includono la mancata segnalazione della presenza dell'autovelox, l'utilizzo di un dispositivo non omologato, la notifica del verbale oltre il termine di 90 giorni dall'infrazione, e gli errori di rilevazione. Chi intende fare ricorso ha due strade: il ricorso al Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica e gratuito, oppure il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, che prevede un contributo unificato di 43 euro. I tempi e i costi sono diversi, ma entrambe le vie sono percorribili.
In ogni caso, prima di decidere il da farsi, conviene leggere con attenzione il verbale e verificare che riporti sia la velocità rilevata sia quella contestata: se uno dei due valori manca, o se i numeri non tornano con la tolleranza prevista dalla legge, è già un elemento da valutare con cura.