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L'Ordine dei medici di Roma vuole poter dire quando apre un procedimento disciplinare
Foto: Mikhail Nilov / Pexels
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L'Ordine dei medici di Roma vuole poter dire quando apre un procedimento disciplinare

Il presidente Magi: la privacy non può diventare il silenzio delle istituzioni. Oggi gli Ordini non possono informare i cittadini finché l'iter non è chiuso.

La Redazione ·30 luglio 2026 14:06 ·4 min di lettura

Quando un medico finisce al centro di un'inchiesta giudiziaria o di una vicenda che fa notizia, la domanda che molti cittadini rivolgono all'Ordine professionale è sempre la stessa: «Voi cosa state facendo?». Oggi, nella maggior parte dei casi, la risposta pubblica è il silenzio — non per disinteresse, ma perché la normativa vigente non consente agli Ordini di comunicare l'avvio o lo stato di un procedimento disciplinare fino alla conclusione definitiva dell'iter. L'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO Roma) ha deciso di sollevare il problema e chiede di valutare una norma che cambi le regole del gioco.

Il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Magi, ha formulato la richiesta in termini netti: «Il rischio è che la privacy finisca per proteggere non il diritto delle persone ma il silenzio delle istituzioni». Una formula che fotografa bene il nodo: la tutela della riservatezza del professionista, sacrosanta in linea di principio, può trasformarsi in un velo che copre le istituzioni stesse quando i cittadini vorrebbero sapere se qualcuno sta vigilando. E il risultato, avverte Magi, è l'erosione della fiducia nel sistema.

Il limite attuale e cosa cambierebbe

Le regole che governano i procedimenti disciplinari per le professioni sanitarie risalgono in larga parte a decreti del dopoguerra — il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950 — aggiornati poi dalle norme europee e nazionali sulla protezione dei dati, in particolare il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il Decreto Legislativo 101/2018. Nel quadro attuale, un Ordine non può rendere pubblico l'avvio di un procedimento né il contenuto di eventuali provvedimenti adottati prima che l'iter si concluda con sentenza definitiva. E il limite vale anche dopo: persino in caso di radiazione, la normativa sulla privacy impedirebbe di pubblicare sull'Albo la sanzione prima della pronuncia della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPPS).

La proposta dell'OMCEO Roma non punta a trasformare i procedimenti interni in processi mediatici. Il punto, sottolineato esplicitamente da Magi, è più circoscritto: consentire agli Ordini di comunicare — con le dovute garanzie e nel rispetto della presunzione di innocenza — che un procedimento è stato avviato o che è stato adottato un provvedimento, precisando che la misura non è ancora definitiva. Una finestra di trasparenza minima, insomma, non una gogna pubblica.

C'è anche un argomento istituzionale a sostegno della richiesta. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, sussidiari dello Stato, con il mandato di garantire il corretto esercizio della professione medica e la tutela dell'interesse pubblico. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, «in quanto compatibile» con la loro natura. Se lo Stato li riconosce come presidi di garanzia per i cittadini, il ragionamento di Magi è che quella garanzia debba poter essere anche visibile.

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Una questione di equilibrio, non di spettacolo

Il dibattito che la richiesta dell'OMCEO Roma riapre è antico quanto il diritto: dove si traccia il confine tra privacy del singolo e interesse collettivo all'informazione? Nel caso delle professioni sanitarie il dilemma è particolarmente acuto, perché il medico opera su persone vulnerabili e il rapporto con il paziente si fonda sulla fiducia. Un sistema che funziona nell'ombra — anche quando funziona correttamente — rischia di apparire inerte o connivente agli occhi dell'opinione pubblica, specie quando le vicende giudiziarie trovano ampia eco mediatica.

Dall'altra parte, le garanzie a tutela del professionista non sono un capriccio burocratico. Un procedimento disciplinare aperto non equivale a una condanna; la sua pubblicizzazione prematura potrebbe causare danni irreparabili alla reputazione di chi alla fine risultasse innocente. L'equilibrio che la proposta cerca di trovare — comunicare l'esistenza di un procedimento senza anticiparne l'esito — è tecnicamente possibile, ma richiede una norma precisa che oggi non esiste.

Sul piano pratico, vale la pena notare che una parte del flusso informativo interno già esiste: la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) riceve dagli Ordini territoriali le comunicazioni sulle sanzioni disciplinari per aggiornare l'Anagrafe Unica Nazionale e il sistema europeo IMI. Questi dati, però, restano interni e non sono destinati alla diffusione pubblica. La richiesta dell'OMCEO Roma va oltre: riguarda la comunicazione verso i cittadini, non solo la circolazione tra enti.

Se la proposta troverà ascolto dipenderà dalla volontà del legislatore di riaprire un dossier normativo che tocca interessi e diritti in conflitto. Il merito, per ora, è di aver posto la questione con chiarezza.

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