CBD con ricetta, il TAR conferma: ma la parola finale spetta alla Corte UE
Il TAR del Lazio respinge due nuovi ricorsi sul CBD orale. Ma il Consiglio di Stato ha già rinviato la questione alla Corte di Giustizia europea.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto, il 14 agosto 2026, due nuovi ricorsi presentati contro le restrizioni imposte dal Ministero della Salute sul cannabidiolo (CBD). Le sentenze n. 14268/2026 e n. 14273/2026 confermano, almeno in primo grado, la legittimità delle misure che obbligano a presentare una ricetta medica non ripetibile per acquistare in farmacia le composizioni orali a base di CBD ottenuto da estratti di Cannabis. Una notizia che, però, racconta solo una parte di una storia ancora in pieno svolgimento.
Al centro della vicenda c'è il Decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024, con cui le «composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis» sono state inserite nella Tabella dei medicinali, sezione B, del D.P.R. 309/1990. In pratica: queste preparazioni vengono equiparate a farmaci soggetti a controllo, con vendita riservata alle farmacie e subordinata a prescrizione medica. La misura aveva suscitato immediate contestazioni da parte di operatori del settore e associazioni di categoria, come Imprenditori Canapa Italia (ICI), che avevano denunciato presunte carenze istruttorie e lacune motivazionali nel provvedimento.
La prima sentenza del TAR Lazio sulla materia era arrivata nell'aprile 2025, con la pronuncia n. 7513/2025, che aveva già respinto un analogo ricorso ritenendo il decreto legittimo in base al principio di precauzione. Le due nuove sentenze di agosto 2026 richiamano quel precedente come riferimento determinante. Il TAR, in sostanza, ribadisce la propria linea: in assenza di certezze scientifiche consolidate, la prudenza regolatoria è giustificata.
Eppure il quadro d'insieme è ben più articolato. La pronuncia del 2025 è già oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato, e il percorso fin qui compiuto in quella sede ha prodotto esiti tutt'altro che scontati. A dicembre 2025, il Consiglio di Stato aveva emesso due ordinanze cautelari — la n. 4506 e la n. 4509/2025 — che avevano sospeso l'efficacia del decreto ministeriale, congelando di fatto il nuovo regime. Il Ministero della Salute aveva poi chiarito che, in seguito a quella sospensione, le misure di controllo non erano applicabili alle composizioni orali interessate.
Il colpo di scena più recente è arrivato il 5 agosto 2026, appena nove giorni prima delle sentenze del TAR: con l'ordinanza n. 6202/2026, il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sospendendo il giudizio nazionale. I giudici amministrativi di secondo grado hanno ritenuto necessario interpellare Bruxelles su una questione che tocca principi fondamentali del diritto europeo: la libera circolazione delle merci, la proporzionalità delle misure restrittive e — di nuovo — il principio di precauzione. Finché la Corte UE non si pronuncerà, la partita è formalmente aperta.
Per chi usa o vende prodotti a base di CBD, è importante capire cosa si applica — e cosa no — nella pratica quotidiana. Le sentenze del TAR riguardano specificamente le composizioni orali a base di cannabidiolo da estratti di Cannabis: non ogni prodotto che contenga CBD. Cosmetici, alimenti e altre categorie merceologiche seguono normative diverse, e la loro legalità dipende dalla conformità a quelle specifiche discipline, estranee all'oggetto delle due pronunce di agosto 2026.
Nel contempo, il settore della cosiddetta cannabis light ha già subito un colpo ben più netto: il Decreto Legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, ha di fatto reso fuorilegge l'uso delle infiorescenze a basso contenuto di THC, indipendentemente dalla questione CBD.
A livello internazionale, vale ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già raccomandato nel 2019 di escludere il CBD puro dai controlli sulle sostanze stupefacenti — una posizione che le associazioni di categoria continuano a citare nel dibattito regolatorio italiano.
In sintesi: il TAR Lazio ha confermato la sua linea, ma si tratta di sentenze di primo grado, non definitive. L'arbitro vero, in questa partita, siede a Lussemburgo. E la sua parola non è ancora arrivata.